SANZIONI PENALI DECRETI ANTI-CORONAVIRUS

AGGIORNAMENTO 25 MARZO 2020

Con il decreto legge 19/2020 le sanzioni penali sono state trasformate in sanzioni amministrative, come spiega il sito del governo:

“Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.”

Sono però state aggravate le sanzioni penali per chi viola la quarantena:

“La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni). ”

13 marzo 2020 Non entriamo nel merito dei provvedimenti assunti dal Governo per frenare la diffusione del virus (certo più coerenti di quanto sta avvenendo a tutt’oggi nel resto d’Europa).

Vogliamo invece soffermarci su di un altro punto, necessario in un paese come l’Italia in cui le leggi sembrano fatte apposta per mettere nei guai la gente comune e per garantire l’impunità ai potenti.

Le sanzioni previste dai recenti decreti anticoronavirus per chi viene trovat* per strada senza valido motivo sono sanzioni penali, non amministrative.

quindi anche se arrivasse “solo una ammenda” è comunque una sanzione che rimane sulla fedina PENALE.

di conseguenza (nel malaugurato caso succedesse) l’ammenda NON va pagata, altrimenti la condanna diventa definitiva. Bisogna invece rivolgersi a un legale per fare opposizione al decreto penale (che arriva dopo l’ammenda) per contestarlo nel merito o, semplicemente, per trasformare l’ammenda in una “oblazione” : sanzione pecuniaria amministrativa che però estingue il procedimento penale e non lascia traccia sulla fedina penale.

Sono bizantinismi  indegni di un Paese civile, ma questa è la legge….. (che non ammette ignoranza)

Ovviamente qui stiamo parlando delle sanzioni previste  dall’ Art. 650 codice penale Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità  per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”

Nel caso di “più grave reato” ,  ad esempio false dichiarazioni nell’autocertificazione (art. 483 cod. penale) che prevede “la reclusione fino a due anni” la possibilità della oblazione non si applica

This entry was posted in Repressione and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to SANZIONI PENALI DECRETI ANTI-CORONAVIRUS

  1. Pingback: Sanzioni penali decreti anticoronavirus – Prateria Ribelle

  2. Pingback: Sanzioni penali decreti anticoronavirus – Prateria Ribelle

Comments are closed.